Tecnici in prestito tra ASD e SSD quando il distacco è davvero possibile

Il distacco del lavoratore nel lavoro sportivo dilettantistico tra opportunità formative e profili critici

Nel diritto del lavoro italiano il distacco rappresenta uno strumento di flessibilità organizzativa che consente ad un datore di lavoro di mettere temporaneamente a disposizione di un altro soggetto un proprio lavoratore, mantenendo però in capo a sé il rapporto giuridico originario. Si tratta di un istituto tradizionalmente applicato in ambito imprenditoriale, ma che può trovare spazio anche nel settore sportivo dilettantistico, oggi disciplinato dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36.

Nel contesto delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, il distacco può diventare uno strumento interessante per favorire la crescita tecnica e gestionale di allenatori, preparatori, direttori sportivi e altri lavoratori sportivi. La questione richiede tuttavia un’analisi attenta, soprattutto alla luce delle peculiarità del lavoro sportivo e delle agevolazioni fiscali e contributive connesse a tale qualificazione.

 

La disciplina generale del distacco e i suoi presupposti

Nel sistema ordinario il distacco si fonda sulla permanenza del rapporto di lavoro in capo al datore originario e sulla temporaneità della prestazione resa presso un soggetto diverso. Il lavoratore resta formalmente dipendente del distaccante, mentre l’utilizzatore esercita un potere direttivo limitato all’attività concretamente svolta nel periodo di assegnazione.

Elemento centrale è l’interesse del datore di lavoro distaccante, che deve essere concreto e attuale. Non si tratta di una mera fornitura di manodopera, ma di una scelta organizzativa che risponde a un’esigenza propria del soggetto che invia il lavoratore presso terzi. Questo principio, ben consolidato nella prassi giuslavoristica, deve essere tenuto presente anche quando si opera nel mondo sportivo dilettantistico.

 

Il lavoro sportivo nella riforma del 2021

Con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, il legislatore ha fornito una definizione organica di lavoratore sportivo, individuando le figure che svolgono verso un corrispettivo attività sportiva, di formazione, didattica, preparazione e assistenza nell’ambito di enti affiliati e iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Il riconoscimento dello status di lavoratore sportivo presuppone alcuni requisiti sostanziali, tra cui il rapporto con una ASD o SSD regolarmente iscritta al RASD e il tesseramento nell’ambito dell’ordinamento sportivo di riferimento. La natura del datore di lavoro e il collegamento funzionale con l’attività sportiva rappresentano quindi elementi essenziali anche ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste dalla disciplina speciale.

 

Il distacco tra ASD o SSD come strumento di crescita tecnica

Due ASD o SSD possono valutare di distaccare un proprio lavoratore sportivo presso un’altra realtà sportiva, ad esempio per consentire l’apprendimento di nuove metodologie di allenamento, di gestione del settore giovanile o di organizzazione tecnica. In tal caso il distacco assume una chiara finalità formativa e di arricchimento professionale, coerente con l’interesse della società distaccante a qualificare ulteriormente il proprio staff.

Il lavoratore resta formalmente alle dipendenze della società sportiva di origine, che continua a essere titolare del rapporto e degli obblighi contributivi e assicurativi, salvo diversi accordi economici tra gli enti coinvolti. La società ospitante esercita un potere di coordinamento limitato alla concreta organizzazione dell’attività nel periodo di distacco, senza che ciò determini un trasferimento del rapporto.

Affinché l’operazione sia compatibile con la disciplina del lavoro sportivo, è essenziale che la prestazione resa presso l’altra ASD o SSD mantenga natura sportiva e rientri nelle attività tipiche individuate dalla riforma. Se il tecnico distaccato svolge attività di allenamento, preparazione o supporto tecnico organizzativo, non si altera in linea di principio la qualificazione del rapporto.

 

Il nodo del tesseramento nel distacco tra ASD e SSD

Nel caso di distacco tra ASD o SSD si apre un tema particolarmente rilevante, quello del tesseramento sportivo. Il lavoratore sportivo, oltre ad avere un rapporto contrattuale con la società, è normalmente tesserato presso una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva per il tramite della società di appartenenza.

Se le due società coinvolte nel distacco sono affiliate alla medesima Federazione, occorre verificare cosa prevedano i regolamenti federali in materia di tesseramento e utilizzo dei tecnici o degli altri soggetti tesserati. In linea generale il tesseramento resta collegato alla società distaccante, poiché il rapporto giuridico non si trasferisce. Tuttavia, qualora il lavoratore debba svolgere attività ufficiali per conto della società utilizzatrice, come la partecipazione a gare o manifestazioni in cui è richiesto un tesseramento attivo per quella specifica società, potrebbe rendersi necessario un ulteriore adempimento previsto dall’ordinamento federale, come una variazione o un doppio tesseramento se consentito.

Il tema diventa ancora più delicato quando le due ASD o SSD sono affiliate a Federazioni differenti. In questo caso la tessera rilasciata dalla Federazione del soggetto distaccante non produce effetti nell’ambito dell’altra Federazione. Se l’attività presso la società utilizzatrice richiede obbligatoriamente il tesseramento per quella specifica Federazione, ad esempio per svolgere attività tecnica in gare ufficiali, sarà necessario verificare la possibilità di un nuovo tesseramento o di una specifica autorizzazione. In assenza di tale adempimento, il lavoratore potrebbe non essere legittimato a operare nelle attività federali dell’ente utilizzatore, con possibili conseguenze anche sul piano assicurativo.

Il profilo del tesseramento non incide solo sulla legittimità sportiva della prestazione, ma anche sulla copertura assicurativa e sulla responsabilità in caso di infortuni o danni a terzi. Per questo motivo, nel progettare un distacco tra società sportive, è indispensabile coordinare l’accordo contrattuale con i regolamenti federali applicabili.

 

Il distacco verso un’azienda non sportiva e le criticità

Più delicata è l’ipotesi in cui una ASD o SSD distacchi un proprio lavoratore sportivo presso un’azienda privata che non opera nel settore sportivo. In questo scenario occorre interrogarsi sulla permanenza dei requisiti che consentono di qualificare la prestazione come lavoro sportivo ai sensi della normativa speciale.

Se l’attività svolta presso l’azienda è del tutto estranea all’ambito sportivo, potrebbe venir meno il presupposto oggettivo della disciplina del lavoro sportivo. In tal caso il rischio è che la prestazione venga riqualificata come lavoro subordinato ordinario o autonomo non sportivo, con conseguenze sul piano contributivo e fiscale e con la possibile perdita delle agevolazioni.

Diverso potrebbe essere il caso in cui l’attività mantenga un collegamento funzionale con lo sport, ma anche in questa ipotesi è necessario verificare con attenzione la coerenza tra mansioni effettivamente svolte e definizione normativa di lavoratore sportivo.

 

Il distacco da un’azienda verso una ASD o SSD

Speculare è l’ipotesi in cui un’azienda distacchi un proprio dipendente presso una ASD o SSD. Il lavoratore resta dipendente dell’impresa e continua a essere soggetto alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato. La circostanza che la prestazione sia resa in ambito sportivo non è sufficiente a trasformare automaticamente il rapporto in lavoro sportivo ai sensi della riforma.

La qualifica di lavoratore sportivo presuppone infatti uno specifico inquadramento nell’ordinamento sportivo e un rapporto diretto con l’ente sportivo secondo le modalità previste dal decreto. In assenza di tali elementi, il dipendente distaccato continuerà a essere regolato dalla disciplina generale del lavoro.

 

La tenuta delle agevolazioni e la necessità di coerenza sostanziale

Il punto centrale, in tutte le ipotesi di distacco, riguarda la conservazione delle agevolazioni fiscali e contributive previste per il lavoro sportivo dilettantistico. Tali benefici sono strettamente legati alla natura della prestazione e al contesto in cui essa si svolge.

Se il distacco altera in modo sostanziale il collegamento tra lavoratore, ente sportivo e attività sportiva, il rischio è quello di perdere i presupposti per l’applicazione del regime speciale. Non è sufficiente una qualificazione formale del rapporto, ma occorre una coerenza effettiva tra attività svolta e finalità sportive riconosciute dall’ordinamento.

 

Una leva organizzativa da utilizzare con consapevolezza

Il distacco del lavoratore nel lavoro sportivo può rappresentare una leva preziosa per favorire la circolazione delle competenze, la crescita dei tecnici e il rafforzamento delle reti tra società sportive. Nel contesto dilettantistico, dove la qualità della formazione e della gestione incide direttamente sullo sviluppo degli atleti, lo scambio temporaneo di professionalità può generare valore per tutto il movimento.

Al tempo stesso, la specialità della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 impone prudenza e rigore. Ogni distacco deve essere valutato alla luce dei requisiti sostanziali del lavoro sportivo, dei regolamenti federali in materia di tesseramento e delle conseguenze che un’eventuale riqualificazione potrebbe comportare.

Utilizzato con attenzione e coerenza rispetto alla normativa vigente, il distacco può diventare uno strumento di crescita e collaborazione tra ASD e SSD, contribuendo alla professionalizzazione del sistema sportivo dilettantistico senza comprometterne la legittimità giuridica e sportiva.

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