Lavoro Sportivo
La nuova disciplina tra storia, tutele e opportunità
La riforma del lavoro sportivo è il risultato di un percorso lungo e complesso che ha attraversato quasi un decennio di dibattito politico, confronto istituzionale e richieste provenienti dal mondo reale dello sport. Per molti anni il settore sportivo italiano ha vissuto in una sorta di zona grigia che separava l’entusiasmo della pratica sportiva dalla realtà del lavoro svolto ogni giorno da migliaia di tecnici, istruttori, allenatori, dirigenti e operatori che, a tutti gli effetti, contribuivano in modo continuativo e professionale alla vita delle associazioni e società sportive.
Il modello precedente, basato principalmente sul dilettantismo e su forme di collaborazione non sempre compatibili con la natura delle attività svolte, faticava a conciliare passione e professionalità. La crescita del movimento sportivo, la diffusione capillare delle società dilettantistiche e il ruolo educativo dello sport nella società moderna hanno reso evidente la necessità di una disciplina che riconoscesse il valore del lavoro nello sport, distinguendolo dal volontariato puro ma senza appesantire un comparto che opera spesso con risorse limitate.
In questo contesto nasce la spinta verso una revisione organica dell’ordinamento sportivo. La Legge Delega n. 86 del 2019 affida al Governo il compito di riordinare l’intero sistema, dai rapporti di lavoro alla disciplina delle associazioni fino agli aspetti previdenziali e fiscali. Da quella delega prende forma il Decreto Legislativo n. 36 del 2021 che rappresenta la base della nuova architettura del lavoro sportivo.
Il percorso di attuazione non è semplice e attraversa modifiche, proroghe e interventi correttivi resi necessari dal confronto con le realtà sportive del territorio. Il legislatore interviene più volte tra il 2021 e il 2023 per perfezionare il quadro normativo con l’obiettivo di bilanciare tutela del lavoratore e sostenibilità economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il risultato finale, entrato pienamente in vigore dal primo luglio 2023, è una disciplina moderna e flessibile che riconosce lo sport come settore economico e sociale a tutti gli effetti, valorizza chi vi opera e garantisce una cornice di regole chiara e omogenea. La riforma ha anche il merito di aver creato una definizione unitaria di lavoratore sportivo, colmando un vuoto giuridico che da tempo rallentava la crescita professionale del settore.
La nuova normativa rappresenta quindi non solo un insieme di obblighi, ma un vero e proprio cambio di prospettiva. Lo sport viene riconosciuto come luogo di lavoro, di formazione e di professionalità e non più soltanto come attività ricreativa. Le società sportive possono oggi programmare il proprio assetto organizzativo con strumenti più chiari, mentre i lavoratori ricevono tutele precise e opportunità nuove per costruire percorsi professionali nello sport.
Che cosa si intende per lavoro sportivo
L’articolo 25 del decreto definisce il lavoro sportivo come l’attività retribuita svolta a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo nell’ambito delle mansioni riconosciute da Federazioni Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Rientrano quindi nella categoria non solo gli atleti ma anche gli allenatori i tecnici i direttori sportivi i preparatori gli addetti ai materiali e tutte le figure che contribuiscono allo svolgimento dell’attività sportiva. Il legislatore ha finalmente riconosciuto che queste prestazioni non sono più marginali ma costituiscono vera attività lavorativa.
Le tipologie di lavoro sportivo
La riforma non lega il lavoro sportivo a una sola forma contrattuale.
Il settore può operare con tre modalità diverse a seconda delle caratteristiche dell’attività svolta.
- Lavoro subordinato sportivo
Si applica quando il lavoratore è inserito nell’organizzazione sportiva con vincolo di orario direttive e coordinamento. È la forma tipica del professionismo ma può essere utilizzata anche nel dilettantismo quando ricorrono tutti gli elementi della subordinazione.
Il trattamento fiscale e contributivo segue il quadro generale del lavoro sportivo comprese le soglie agevolate previste dalla normativa.
- Collaborazione coordinata e continuativa sportiva
La co.co.co sportiva disciplinata dall’articolo 28 è la forma più diffusa nel settore dilettantistico. È adatta a quelle attività continuative che non presentano gli elementi della subordinazione. La collaborazione è coordinata con la programmazione dell’ente e si inserisce nelle attività istituzionali della società.
Anche a questa forma si applicano le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla riforma e confermate negli interventi normativi successivi.
- Lavoro autonomo sportivo
Riguarda quei lavoratori che svolgono la loro attività con piena autonomia organizzativa, come gli istruttori che operano con partita IVA o i tecnici che offrono prestazioni professionali in forma indipendente. Il legislatore include espressamente questa figura nel perimetro del lavoro sportivo e riconosce anche a loro le stesse agevolazioni fiscali e contributive previste per l’intero comparto.
Per i lavoratori autonomi in regime forfettario è però necessario prestare particolare attenzione al limite di ricavi di 85 mila euro annui. L’esenzione fiscale fino a 15 mila euro dei compensi derivanti dal lavoro sportivo si applica regolarmente, tuttavia tali somme concorrono comunque alla formazione del volume complessivo dei ricavi utile a verificare il superamento della soglia del regime forfettario. Significa che, pur beneficiando dell’esenzione, i compensi sportivi rientrano nel computo globale e possono determinare l’uscita dal regime agevolato se sommati al resto dell’attività professionale.
- Il collaboratore amministrativo gestionale (una figura non sportiva che rientra nelle agevolazioni)
Accanto alle figure sportive la riforma introduce il collaboratore amministrativo gestionale. È una figura che non svolge mansioni sportive ma è fondamentale per la gestione delle associazioni e società dilettantistiche.
Il collaboratore amministrativo gestionale può operare con contratto di co.co.co. pur non essendo un lavoratore sportivo in senso stretto. La normativa estende anche a questa figura le agevolazioni contributive e fiscali proprie del lavoro sportivo riconoscendo il ruolo centrale della gestione amministrativa nelle realtà dilettantistiche.
Anche per questa categoria valgono le soglie di esenzione che caratterizzano l’impianto della riforma.
- Il volontario sportivo
Il volontario è definito come chi presta attività in modo personale e spontaneo senza alcun corrispettivo. La riforma permette esclusivamente il rimborso delle spese documentate oppure rimborsi forfettari entro limiti prestabiliti.
È importante distinguere chiaramente il volontario dal lavoratore sportivo per evitare situazioni di irregolarità. L’attività continuativa e programmata non può rientrare nel volontariato.
Trattamento fiscale e contributivo del lavoro sportivo
La novità più rilevante introdotta dalla riforma riguarda il trattamento economico dei compensi sportivi. La disciplina è unica per tutte le tipologie contrattuali e si fonda su due soglie di riferimento che costituiscono la base dell’intero sistema.
Esenzione fiscale fino a 15000 euro annui
I compensi dei lavoratori sportivi sono esenti da imposizione fino a 15.000,00 euro annui.
Questa regola opera per il lavoro subordinato per il lavoro autonomo e per le collaborazioni coordinate.
Solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste per ogni specifica categoria fiscale.
Esenzione contributiva fino a 5000 euro annui
La contribuzione previdenziale non è dovuta entro il limite di 5000,00 euro annui.
Superata questa soglia scattano gli obblighi contributivi presso il fondo previsto per la specifica categoria. Per i parasubordinati si utilizza la Gestione Separata mentre per i subordinati e professionisti intervengono i fondi dedicati.
Questo sistema rende sostenibile il costo del lavoro per le associazioni e permette ai lavoratori di iniziare a costruire una posizione previdenziale coerente con la loro attività.
Il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche RASD
Il RASD è lo strumento centrale attraverso cui si certifica l’esistenza delle associazioni e società sportive riconosciute.
Dal Registro transitano i contratti dei lavoratori sportivi delle co.co.co sportive. Le comunicazioni effettuate tramite RASD sostituiscono le comunicazioni obbligatorie verso i centri per l’impiego per tutto il settore dilettantistico. Resta comunque necessario per le collaborazioni amministrativo gestionali la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego nelle forme ordinarie previste da normativa in quanto tale figura non rientra nella sfera del lavoro sportivo ma ne assume solo i benefici quando la prestazione è svolta presso una ASD o SSD.
La registrazione corretta dei rapporti è indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive e rappresenta una garanzia di trasparenza per l’intero movimento sportivo.
Un punto di riferimento per associazioni e lavoratori
La riforma del 2021 e le sue successive modifiche hanno costruito un sistema che riconosce finalmente dignità e tutele a chi lavora nello sport.
Le associazioni dispongono oggi di strumenti chiari per inquadrare tecnici istruttori collaboratori e personale amministrativo.
I lavoratori sportivi hanno una normativa che offre certezza, agevolazioni e possibilità di costruire una carriera regolare e riconosciuta.
Questa sezione del sito nasce per approfondire in modo semplice e professionale il mondo del lavoro sportivo, un ambito che rappresenta una delle mie più grandi passioni. Per ulteriori informazioni o richieste specifiche ti invito a contattarmi attraverso la sezione dedicata e a seguirmi per restare aggiornato sui prossimi approfondimenti e focus tematici.
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