A oltre due anni dalla piena entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo introdotta con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, il sistema normativo che disciplina l’attività lavorativa nello sport ha iniziato a mostrare i suoi effetti concreti nella gestione quotidiana delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
La riforma ha rappresentato uno dei passaggi più significativi degli ultimi decenni per l’ordinamento sportivo italiano, introducendo una disciplina organica del lavoro nello sport e superando il precedente sistema fondato prevalentemente sui compensi sportivi qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di riconoscere piena dignità giuridica alle prestazioni lavorative svolte nel settore sportivo, garantendo al contempo una maggiore tutela previdenziale e una maggiore trasparenza nella gestione dei rapporti tra lavoratori e organizzazioni sportive.
La definizione di lavoratore sportivo
Uno degli elementi centrali della riforma è rappresentato dall’introduzione di una definizione normativa di lavoratore sportivo.
L’articolo 25 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 individua infatti come lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici e ogni altro tesserato che svolge, verso corrispettivo, mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva.
La prestazione può essere resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo oppure mediante una collaborazione coordinata e continuativa, configurando quindi un sistema aperto alle diverse tipologie contrattuali previste dall’ordinamento giuslavoristico.
Le tipologie di rapporto di lavoro nello sport
Il decreto legislativo ha previsto un modello flessibile di regolazione dei rapporti di lavoro sportivo, consentendo l’utilizzo delle principali forme contrattuali del diritto del lavoro.
Nel settore dilettantistico particolare rilievo assume la collaborazione coordinata e continuativa disciplinata dall’articolo 28 del decreto, che rappresenta oggi una delle forme più diffuse di inquadramento dei lavoratori sportivi.
Accanto a questa tipologia contrattuale continua a trovare spazio anche il lavoro subordinato sportivo, oltre alle prestazioni di lavoro autonomo professionale.
Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità di svolgere attività sportiva in forma di volontariato, disciplinata dall’articolo 29 del decreto, purché la prestazione sia resa in modo gratuito e senza corrispettivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’attività.
Il regime fiscale e previdenziale dei compensi sportivi
La riforma ha introdotto un sistema contributivo e fiscale specifico per i lavoratori sportivi dilettantistici.
L’articolo 35 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 prevede una soglia di esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui. Superato tale limite, i compensi percepiti sono soggetti a contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata INPS secondo le aliquote vigenti.
Dal punto di vista fiscale permane invece una soglia di esenzione pari a 15.000 euro annui. Entro tale limite i compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore sportivo.
Questa struttura rappresenta un equilibrio tra la necessità di garantire tutele previdenziali ai lavoratori e quella di preservare la sostenibilità economica delle realtà sportive dilettantistiche.
Il ruolo del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche
Un altro pilastro della riforma è costituito dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’iscrizione al Registro rappresenta una condizione necessaria affinché associazioni e società sportive possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo e applicare la disciplina del lavoro sportivo.
Il Registro svolge inoltre una funzione fondamentale di trasparenza e monitoraggio dell’intero sistema sportivo dilettantistico, consentendo allo Stato di disporre di una banca dati aggiornata dei soggetti che operano nel settore.
Il bilancio della riforma dopo due anni di applicazione
A distanza di due anni dalla piena operatività della riforma, il sistema del lavoro sportivo appare ancora in una fase di progressivo assestamento.
L’introduzione della nuova disciplina ha indubbiamente rappresentato un passaggio storico per il riconoscimento giuridico dell’attività lavorativa nello sport dilettantistico. Per la prima volta infatti il legislatore ha costruito un quadro normativo unitario che riconosce lo sport come ambito nel quale si svolgono vere e proprie prestazioni di lavoro, superando definitivamente il modello basato sui compensi sportivi privi di una qualificazione lavoristica.
Tuttavia l’attuazione della riforma ha posto numerose sfide applicative per associazioni e società sportive dilettantistiche, chiamate ad adeguare la propria organizzazione amministrativa a nuovi obblighi in materia di contrattualizzazione dei rapporti, gestione contributiva e adempimenti nei confronti del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Uno degli aspetti più complessi riguarda la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo. In molti casi infatti le organizzazioni sportive si trovano a dover individuare la tipologia contrattuale più adeguata tra lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo, tenendo conto sia delle caratteristiche della prestazione sia delle implicazioni fiscali e previdenziali.
Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il coordinamento tra la disciplina lavoristica e l’ordinamento sportivo federale. Il sistema sportivo italiano continua infatti a fondarsi sul principio del tesseramento degli atleti e dei tecnici presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La sovrapposizione tra rapporto di lavoro e rapporto di tesseramento ha generato alcune questioni interpretative che richiederanno nel tempo chiarimenti normativi o interventi giurisprudenziali.
Dal punto di vista economico la riforma ha inoltre comportato un aumento degli oneri amministrativi per molte realtà sportive dilettantistiche, soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte. La necessità di gestire contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie e adempimenti previdenziali ha imposto a numerose associazioni un processo di professionalizzazione della propria struttura organizzativa.
Nonostante tali difficoltà iniziali, la riforma ha introdotto elementi di maggiore trasparenza e di maggiore tutela per i lavoratori sportivi. L’accesso alla contribuzione previdenziale e la possibilità di qualificare in modo chiaro i rapporti di lavoro rappresentano infatti un passaggio fondamentale per lo sviluppo di un sistema sportivo più moderno e sostenibile.
Nel medio periodo il nuovo quadro normativo potrebbe contribuire a favorire una maggiore professionalizzazione del settore sportivo dilettantistico, rafforzando la qualità dell’organizzazione sportiva e la tutela dei soggetti che operano al suo interno.
Il lavoro sportivo rappresenta quindi oggi uno dei laboratori più interessanti del diritto del lavoro italiano, nel quale si confrontano esigenze di tutela dei lavoratori, sostenibilità economica delle organizzazioni sportive e sviluppo dell’intero movimento sportivo nazionale.