Somministrazione e lavoro sportivo, nodo irrisolto della riforma

La riforma del lavoro sportivo introdotta con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 ha costruito una disciplina speciale e autonoma rispetto al diritto del lavoro ordinario. A partire dall’articolo 25, il legislatore ha tipizzato la figura del lavoratore sportivo, individuandone le caratteristiche essenziali e collegando a tale qualifica un regime fiscale e previdenziale specifico, in particolare nel settore dilettantistico.

Parallelamente, l’ordinamento continua a prevedere e disciplinare la somministrazione di lavoro attraverso il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Si tratta di un istituto di diritto del lavoro generale, fondato su un rapporto trilaterale nel quale l’Agenzia per il lavoro assume il lavoratore e lo invia in missione presso un soggetto utilizzatore. Il potere organizzativo e direttivo durante la missione è esercitato dall’utilizzatore, ma il rapporto di lavoro subordinato resta formalmente in capo all’Agenzia, che è datore di lavoro a tutti gli effetti.

L’intersezione tra queste due discipline pone una questione non espressamente risolta dal legislatore. Quando una ASD o una SSD utilizza un lavoratore somministrato per svolgere attività tecnica sportiva, ci si deve interrogare sulla qualificazione giuridica del rapporto e sulla possibile applicazione della disciplina speciale del lavoro sportivo.

La definizione di lavoratore sportivo e i presupposti soggettivi

L’articolo 25 del D.Lgs. 36 del 2021 definisce lavoratore sportivo colui che esercita verso corrispettivo l’attività sportiva, nonché chi svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, secondo quanto individuato dall’ordinamento sportivo. La norma non si limita a descrivere il contenuto della prestazione, ma inserisce la figura all’interno di un sistema che presuppone determinati requisiti soggettivi.

Il lavoro sportivo, infatti, si colloca in un rapporto instaurato con un ente sportivo riconosciuto, quale una associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica, iscritto al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39. Il sistema è costruito su un collegamento strutturale tra lavoratore sportivo, ente sportivo iscritto al RASD e tesseramento secondo le regole federali o dell’ente di promozione sportiva.

Il requisito soggettivo del datore di lavoro sportivo appare quindi elemento centrale della disciplina. La qualifica di lavoratore sportivo non si esaurisce nella natura della prestazione, ma si inserisce in un perimetro ordinamentale ben definito.

 

La frattura tra datore di lavoro e utilizzatore sportivo

Nel modello della somministrazione disciplinato dal D.Lgs. 276 del 2003 il datore di lavoro è l’Agenzia per il lavoro autorizzata ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto. L’Agenzia è un soggetto commerciale, estraneo all’ordinamento sportivo, non iscritto al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e non titolare di affiliazione federale.

Se un lavoratore viene assunto dall’Agenzia e inviato in missione presso una ASD o SSD per svolgere attività di allenatore o istruttore, si crea una scissione tra il soggetto che è datore di lavoro e il soggetto nel cui ambito si svolge l’attività sportiva.

La disciplina del lavoro sportivo sembra presupporre una coincidenza tra datore di lavoro e ente sportivo. Nel caso della somministrazione tale coincidenza viene meno. Il rapporto di lavoro è formalmente instaurato con un soggetto che non possiede i requisiti soggettivi richiesti dal D.Lgs. 36 del 2021 per l’inquadramento nel sistema del lavoro sportivo.

Questa frattura strutturale rappresenta la principale criticità sotto il profilo sistemico.

 

Il tesseramento e l’inquadramento nell’ordinamento sportivo

Ulteriore elemento rilevante è rappresentato dal tesseramento. L’ordinamento sportivo richiede che chi svolge attività tecnica o sportiva sia tesserato presso la federazione o l’ente di promozione competente. Il tesseramento avviene per il tramite di una ASD o SSD affiliata.

Nel caso della somministrazione, il lavoratore dipende contrattualmente dall’Agenzia ma opera concretamente all’interno dell’organizzazione sportiva della ASD o SSD utilizzatrice. Sarà quest’ultima, per consentire lo svolgimento dell’attività sportiva, a dover procedere al tesseramento del soggetto.

Si determina così una situazione nella quale il vincolo sportivo intercorre con l’ente utilizzatore, mentre il vincolo lavoristico intercorre con l’Agenzia. Il sistema delineato dal D.Lgs. 36 del 2021 non disciplina espressamente questa dissociazione e appare costruito su un modello in cui rapporto di lavoro e inquadramento sportivo coincidono soggettivamente.

La mancanza di una norma di coordinamento tra disciplina sportiva e somministrazione lascia aperti margini di incertezza applicativa.

 

Le implicazioni fiscali e contributive

Particolarmente delicato è il tema del regime fiscale e contributivo. Gli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 36 del 2021 prevedono un trattamento specifico per il lavoro sportivo dilettantistico, con soglie di esenzione fiscale e modalità contributive differenziate rispetto al lavoro subordinato ordinario.

Tali agevolazioni sono strutturate sul presupposto che il compenso sia corrisposto da un ente sportivo rientrante nel perimetro della riforma e iscritto al RASD. Nel caso della somministrazione, invece, la retribuzione è erogata dall’Agenzia per il lavoro, soggetto che applica ordinariamente la disciplina fiscale e contributiva del lavoro subordinato comune.

Si pone quindi un problema di compatibilità tra il requisito soggettivo del datore di lavoro sportivo e la struttura della somministrazione. L’assenza di un’espressa previsione normativa che consenta l’estensione del regime agevolato a rapporti formalmente instaurati con soggetti estranei all’ordinamento sportivo rende la questione particolarmente sensibile sotto il profilo ispettivo e fiscale.

 

Una possibile ricostruzione in chiave ordinaria

In mancanza di una disciplina espressa nel D.Lgs. 36 del 2021 che coordini il lavoro sportivo con la somministrazione di cui al D.Lgs. 276 del 2003, una ricostruzione coerente sotto il profilo sistematico potrebbe essere quella di considerare la somministrazione come rapporto di lavoro subordinato ordinario, anche quando la prestazione si svolge in ambito sportivo.

In tale prospettiva il lavoratore resterebbe un dipendente dell’Agenzia a tutti gli effetti, con applicazione della disciplina generale del lavoro subordinato, mentre la ASD o SSD utilizzerebbe uno strumento tipico del diritto del lavoro comune. La qualificazione come lavoratore sportivo, con le connesse agevolazioni fiscali e contributive, richiederebbe invece la sussistenza di un rapporto diretto con l’ente sportivo iscritto al RASD.

 

Considerazioni conclusive

Il rapporto tra somministrazione di lavoro e lavoro sportivo evidenzia una lacuna di coordinamento normativo tra disciplina generale e disciplina speciale. Il sistema delineato dal D.Lgs. 36 del 2021 è costruito attorno a un modello in cui il datore di lavoro è un ente sportivo riconosciuto, iscritto al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche e titolare del tesseramento.

L’inserimento di un’Agenzia per il lavoro come datore di lavoro determina una frattura rispetto a questo schema e solleva interrogativi sulla qualificazione del rapporto e sull’applicabilità del regime agevolato.

In assenza di chiarimenti normativi o prassi amministrative specifiche, la soluzione più lineare appare quella di ricondurre la somministrazione nello sport alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato, pur restando aperto il dibattito interpretativo sulla natura sostanziale della prestazione svolta.

Il tema merita attenzione, soprattutto in un contesto nel quale le ASD e le SSD stanno progressivamente professionalizzando la propria struttura organizzativa e potrebbero essere tentate di ricorrere a strumenti tipici del mercato del lavoro generale senza una piena consapevolezza delle implicazioni sistemiche che ne derivano.

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