Collaboratori sì, subordinati no: i limiti dell’esenzione contributiva nel lavoro sportivo

Limiti applicativi tra collaborazioni coordinate e lavoro subordinato alla luce del D.Lgs. 36/2021

La riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 ha segnato un passaggio epocale nella disciplina dei rapporti di lavoro nel settore sportivo, superando il precedente sistema fondato sui compensi sportivi ex articolo 67 del TUIR e introducendo una definizione unitaria di lavoratore sportivo valida tanto nel professionismo quanto nel dilettantismo.
All’interno di questo nuovo impianto normativo uno dei temi più delicati e, al tempo stesso, più fraintesi nella prassi operativa riguarda l’ambito di applicazione dell’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui, con particolare riferimento ai lavoratori sportivi subordinati.

La questione non è meramente tecnica ma incide direttamente sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, sulla sostenibilità economica delle società sportive e sul rischio contributivo in caso di accertamento.

 

Il quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza non può che essere l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, che individua le forme contrattuali attraverso cui può essere resa la prestazione di lavoro sportivo.
La norma riconosce espressamente che il lavoratore sportivo può operare sia in forma subordinata sia in forma autonoma, ivi incluse le collaborazioni coordinate e continuative, demandando poi agli articoli successivi la disciplina fiscale e previdenziale applicabile.

Sul piano previdenziale l’articolo 35 del decreto stabilisce una distinzione netta e strutturale tra lavoratori sportivi subordinati e lavoratori sportivi autonomi.
I primi sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS, mentre i secondi, nell’area del dilettantismo, sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Tale distinzione non è meramente formale ma produce effetti diretti sul regime contributivo applicabile, come chiarito in modo sistematico dalla prassi amministrativa dell’INPS.

 

L’esenzione contributiva fino a 5.000 euro per i collaboratori sportivi

L’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui trova il proprio fondamento normativo nell’articolo 35 comma 8 del D.Lgs. 36/2021, il quale prevede che, per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo nell’area del dilettantismo, i contributi previdenziali siano dovuti solo sulla parte di compenso eccedente tale soglia.

La ratio della norma è chiaramente quella di favorire forme di collaborazione flessibile e di contenuto economico limitato, tipiche del settore dilettantistico, senza gravare eccessivamente su associazioni e società sportive che operano spesso in contesti di marginalità economica.

Le FAQ ufficiali pubblicate dal Dipartimento per lo Sport confermano in modo esplicito questa impostazione, chiarendo che la soglia dei 5.000 euro rileva esclusivamente ai fini contributivi per i rapporti di co.co.co. sportive e che l’obbligo contributivo scatta solo per la parte eccedente.

In questo perimetro applicativo non rientra tuttavia il lavoro subordinato, né sul piano letterale né su quello sistematico.

 

Il lavoro sportivo subordinato e l’assenza di esenzione contributiva

Per quanto concerne i lavoratori sportivi subordinati, il D.Lgs. 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione contributiva analoga a quella introdotta per i collaboratori sportivi.

L’articolo 35 comma 1 stabilisce infatti che i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e soggetti alla disciplina previdenziale ordinaria prevista dal D.Lgs. 166/1997.
Ne consegue che la contribuzione è dovuta sull’intero imponibile contributivo, secondo le aliquote ordinarie, senza possibilità di franchigie o soglie di esenzione.

Questa interpretazione trova ulteriore conferma nel principio generale espresso dall’articolo 25 comma 5 del decreto, secondo cui per tutto quanto non espressamente derogato si applicano ai rapporti di lavoro sportivo le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale.

Poiché nessuna disposizione del decreto introduce una deroga contributiva per il lavoro subordinato sportivo, deve ritenersi pienamente applicabile il regime contributivo ordinario.

 

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla sola esenzione fiscale

Un ulteriore elemento di conferma deriva dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 14 del 2025, che ha chiarito come per i lavoratori sportivi subordinati operanti nel dilettantismo sia applicabile esclusivamente l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. 36/2021, entro i limiti di legge, ma non una parallela esenzione contributiva.

L’Agenzia ha quindi distinto in modo netto il piano fiscale da quello previdenziale, escludendo qualsiasi automatismo tra agevolazione fiscale e contribuzione INPS.
Questa distinzione risulta perfettamente coerente con l’impianto della riforma, che ha voluto garantire ai lavoratori sportivi subordinati una piena tutela previdenziale, evitando aree di sotto-contribuzione che avrebbero potuto riflettersi negativamente sui diritti pensionistici futuri.

 

Rischi operativi e profili di responsabilità

Un’errata applicazione dell’esenzione contributiva ai lavoratori sportivi subordinati espone le società sportive a rilevanti rischi in sede ispettiva.
In caso di accertamento, l’INPS potrebbe contestare l’omesso versamento dei contributi sull’intero imponibile, con recupero delle somme dovute, applicazione di sanzioni civili e interessi.

Ancora più delicata è l’ipotesi in cui il rapporto venga formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa ma presenti in concreto gli indici tipici della subordinazione. In tali casi il recupero contributivo sarebbe accompagnato anche dalla riqualificazione del rapporto di lavoro, con effetti retroattivi e conseguenze rilevanti sul piano sanzionatorio.

 

Conclusioni

Alla luce dell’analisi normativa, della prassi amministrativa e dei chiarimenti ufficiali, può affermarsi con ragionevole certezza che l’esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui prevista dal D.Lgs. 36/2021 opera esclusivamente in favore dei lavoratori sportivi autonomi e dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo.

Per i lavoratori sportivi subordinati, invece, non trova applicazione alcuna esenzione contributiva, restando dovuta la contribuzione previdenziale sull’intero imponibile, mentre l’unica agevolazione riconosciuta è di natura fiscale nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Una corretta distinzione tra le diverse forme di lavoro sportivo non rappresenta quindi solo un adempimento formale, ma costituisce un presidio essenziale di legalità e sostenibilità per l’intero sistema sportivo.

Scarica in formato PDF