Lavoro sportivo o lavoro “ordinario”? La verità sui collaboratori amministrativo-gestionali nelle ASD e SSD

Inquadramento giuridico, regime fiscale e contributivo e corretti adempimenti operativi

La riforma dello sport introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 ha rappresentato un passaggio epocale per l’intero sistema sportivo italiano, soprattutto con riferimento alla disciplina del lavoro sportivo. Tuttavia, accanto alla nuova figura del lavoratore sportivo, il legislatore ha volutamente mantenuto distinta un’altra categoria di soggetti che operano stabilmente all’interno degli enti sportivi dilettantistici, ossia i collaboratori amministrativo-gestionali.

Su questo punto si è generata, nella prassi, una diffusa confusione interpretativa che ha portato talvolta a ritenere tali collaboratori come parte integrante del lavoro sportivo. In realtà, un’analisi attenta della normativa primaria, dei documenti di prassi e delle FAQ ministeriali conduce a una conclusione netta. I collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi e non rientrano nel perimetro soggettivo del lavoro sportivo disciplinato dal D.Lgs. 36/2021. Essi risultano soltanto equiparati ai lavoratori sportivi ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa speciale.

La distinzione tra lavoro sportivo e attività amministrativo-gestionale

Il punto di partenza non può che essere la definizione di lavoratore sportivo contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 36/2021. La norma individua come lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici, i direttori di gara e, più in generale, i tesserati che svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva verso un corrispettivo.

Lo stesso decreto, all’articolo 25, opera però un’esclusione esplicita e inequivocabile. Sono escluse dalla nozione di lavoro sportivo le mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Tale esclusione non è casuale, ma risponde alla volontà del legislatore di delimitare il perimetro del lavoro sportivo alle sole attività direttamente funzionali allo svolgimento della prestazione sportiva, lasciando invece le attività amministrative nell’alveo del diritto del lavoro comune.

Questo principio è ribadito in modo chiaro anche dalla prassi amministrativa e previdenziale. La circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025, nel delineare l’ambito soggettivo di applicazione del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, conferma che l’iscrizione al fondo è riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi in senso stretto, con esclusione delle figure amministrative e gestionali.

 

Chi sono i collaboratori amministrativo-gestionali

I collaboratori amministrativo-gestionali sono soggetti che svolgono attività di segreteria, contabilità, gestione dei tesseramenti, rapporti con federazioni ed enti di promozione sportiva, supporto amministrativo agli organi direttivi, gestione dei flussi documentali e più in generale attività organizzative che consentono all’ente sportivo di operare correttamente.

Si tratta di attività essenziali per la vita di una ASD o SSD, ma che non presentano alcun collegamento diretto con l’esercizio della prestazione sportiva. Proprio per questo motivo il legislatore ha scelto di non includerle nel lavoro sportivo, evitando un’estensione impropria di un regime speciale pensato per tutelare figure con caratteristiche del tutto diverse.

 

Il regime fiscale e contributivo agevolato come equiparazione funzionale

La vera novità introdotta dal D.Lgs. 36/2021 non consiste nell’assimilazione dei collaboratori amministrativo-gestionali ai lavoratori sportivi, bensì nella loro equiparazione limitata sotto il profilo fiscale e contributivo.

L’articolo 36 del decreto prevede infatti che, nell’area del dilettantismo, determinati compensi non concorrano alla formazione del reddito imponibile entro le soglie previste dalla norma e non siano soggetti a contribuzione previdenziale entro determinati limiti. Tali agevolazioni, originariamente pensate per i lavoratori sportivi, vengono estese anche ai collaboratori amministrativo-gestionali, ma solo ai fini dell’imposizione fiscale e contributiva.

La risposta n. 14 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa estensione non comporta alcuna modifica della qualificazione giuridica del rapporto. I collaboratori amministrativo-gestionali restano estranei alla nozione di lavoro sportivo e continuano a produrre redditi qualificabili secondo le categorie ordinarie del TUIR, beneficiando però di una soglia di esenzione specificamente prevista dal legislatore sportivo.

 

Gli adempimenti lavoristici e assicurativi restano quelli ordinari

Proprio perché non si tratta di lavoratori sportivi, i collaboratori amministrativo-gestionali devono essere gestiti secondo le regole ordinarie del diritto del lavoro italiano. Questo aspetto rappresenta uno dei punti più delicati e, al tempo stesso, più frequentemente disattesi nella prassi.

Le FAQ ufficiali sul lavoro sportivo pubblicate dal Dipartimento per lo Sport chiariscono che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e il modello UNILAV-SPORT possono essere utilizzati esclusivamente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con lavoratori sportivi tesserati. Per tutte le altre figure, incluse quelle amministrativo-gestionali, restano obbligatorie le comunicazioni tramite i canali ordinari ai Centri per l’Impiego.

Ne consegue che tali collaboratori devono essere oggetto di comunicazione obbligatoria UNILAV ordinaria, devono essere iscritti all’INAIL con attribuzione della posizione assicurativa territoriale e devono essere inquadrati secondo una delle forme contrattuali previste dall’ordinamento generale, come il lavoro subordinato, la collaborazione coordinata e continuativa ordinaria o, nei casi consentiti, il lavoro autonomo.

L’utilizzo improprio del RASD per rapporti amministrativo-gestionali espone l’ente sportivo a rischi rilevanti sotto il profilo ispettivo, con possibili contestazioni in materia di omissione contributiva, mancata assicurazione INAIL e irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie.

 

Limiti e potenzialità della figura

Il collaboratore amministrativo-gestionale rappresenta oggi una figura chiave per la sostenibilità e la crescita degli enti sportivi dilettantistici. La possibilità di beneficiare di un regime fiscale e contributivo agevolato rende questa forma di collaborazione particolarmente adatta alle ASD e SSD di piccole e medie dimensioni, che necessitano di professionalità amministrative senza poter sostenere i costi di una struttura pienamente aziendalizzata.

Al tempo stesso, il limite principale risiede proprio nella necessità di rispettare il quadro ordinario del diritto del lavoro. Non è possibile utilizzare tali collaborazioni come strumenti surrettizi per eludere obblighi contributivi o assicurativi, né per ricondurre artificiosamente attività amministrative nel perimetro del lavoro sportivo.

 

Considerazioni conclusive

La riforma dello sport ha introdotto un sistema più moderno e strutturato, ma richiede un approccio rigoroso e consapevole da parte degli enti sportivi. I collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi e non possono essere trattati come tali. Essi sono equiparati ai lavoratori sportivi esclusivamente ai fini dell’esenzione fiscale e contributiva prevista dalla normativa speciale, mentre per tutti gli altri aspetti continuano ad applicarsi le regole ordinarie del diritto del lavoro italiano.

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