Requisiti, accesso alla professione e regole operative dopo il D.Lgs. 37/2021
Il ruolo dell’agente sportivo è oggi disciplinato da una normativa organica e uniforme su tutto il territorio nazionale, introdotta con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, emanato in attuazione della legge delega n. 86/2019.
L’intervento del legislatore si colloca all’interno del più ampio processo di riforma dell’ordinamento sportivo italiano e risponde all’esigenza di superare un sistema frammentato, storicamente affidato a regolazioni eterogenee di matrice federale.
La finalità dichiarata del decreto è quella di garantire trasparenza, professionalità e corretto funzionamento del mercato sportivo, assicurando una tutela effettiva dei lavoratori sportivi e delle società, nonché una maggiore affidabilità della figura dell’agente, chiamata a operare in un contesto sempre più complesso e professionalizzato.
Il D.Lgs. 37/2021 rappresenta oggi la fonte primaria di riferimento per chi intende svolgere l’attività di agente sportivo in Italia, tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico, segnando un deciso passaggio da una logica autoregolamentata a una disciplina di rango legislativo.
Chi è l’agente sportivo secondo la legge
La normativa definisce l’agente sportivo come il soggetto che, sulla base di un contratto di mandato sportivo, mette in relazione atleti, lavoratori sportivi e società al fine di concludere, rinnovare o risolvere contratti di lavoro sportivo. Rientrano nell’ambito dell’attività anche le operazioni di trasferimento, di tesseramento e, più in generale, tutte le dinamiche di mercato connesse alla prestazione sportiva.
La definizione legislativa chiarisce un aspetto di particolare rilievo sistematico. L’agente sportivo svolge attività di assistenza, consulenza e mediazione, ma non esercita funzioni riservate agli avvocati. La distinzione è netta e funzionale a evitare sovrapposizioni di ruoli, pur lasciando salva la possibilità di cumulo delle iscrizioni per chi sia in possesso dei requisiti per l’accesso all’albo forense.
Ne emerge una figura professionale autonoma, dotata di una propria identità giuridica e collocata all’interno dell’ordinamento sportivo come intermediario qualificato, chiamato ad agire secondo criteri di competenza, correttezza e indipendenza.
Il Registro nazionale degli agenti sportivi
L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI.
L’iscrizione non ha carattere meramente formale, ma costituisce una condizione essenziale di legittimità dell’attività. La legge vieta espressamente ad atleti, lavoratori sportivi e società di avvalersi di soggetti non iscritti, introducendo così una tutela preventiva del mercato.
Il titolo abilitativo è personale, permanente e non cedibile. Esso consente di operare esclusivamente nei settori sportivi e presso le federazioni per le quali è stato conseguito, rafforzando il principio di specializzazione e limitando il rischio di improvvisazione professionale.
Il Registro diventa, in questa prospettiva, uno strumento di garanzia pubblica, volto ad assicurare tracciabilità, controllo e responsabilità nell’esercizio della professione.
Requisiti soggettivi per l’accesso alla professione
L’accesso alla professione di agente sportivo è subordinato al possesso di requisiti soggettivi tassativi, che riflettono la volontà del legislatore di selezionare figure affidabili e professionalmente adeguate.
È richiesto il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, il pieno godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne penali per delitti non colposi negli ultimi cinque anni e il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente.
Tali requisiti, pur non particolarmente restrittivi sul piano formale, assumono un significato rilevante se letti congiuntamente all’obbligo di superamento dell’esame di abilitazione, che rappresenta il vero elemento selettivo del sistema.
L’esame di abilitazione
L’esame di abilitazione costituisce il fulcro del meccanismo di accesso alla professione. Esso è strutturato in più prove e si articola, in ogni caso, in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale presso la Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
Questo impianto risponde a un principio fondamentale introdotto dal decreto. L’agente sportivo non è una figura generalista, ma un professionista che opera all’interno di specifici ordinamenti sportivi, ciascuno caratterizzato da regole tecniche, economiche e disciplinari proprie.
La doppia prova garantisce, da un lato, una preparazione di base comune e, dall’altro, una conoscenza approfondita del settore sportivo di riferimento. Le sessioni d’esame sono almeno due all’anno e le modalità operative sono definite dalla normativa attuativa e dai regolamenti federali.
Agenti sportivi e federazioni professionistiche italiane
Nel settore professionistico, l’attività dell’agente sportivo si inserisce in un sistema multilivello, nel quale la disciplina statale si coordina con le regolamentazioni delle singole federazioni.
Nel calcio, ad esempio, l’operatività dell’agente è strettamente connessa ai regolamenti della FIGC e alla normativa internazionale FIFA, che disciplinano tesseramenti, trasferimenti e rapporti economici. Analoghe considerazioni valgono per il basket professionistico, regolato dalla FIP, e per la pallavolo, sotto l’egida della FIPAV.
Il decreto legislativo fissa un principio di equilibrio. La legge statale detta le regole comuni e inderogabili, mentre le federazioni intervengono per disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
Il contratto di mandato sportivo
Il rapporto tra agente e assistito è regolato dal contratto di mandato sportivo, che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. La forma scritta assolve a una funzione di certezza e tutela, sia per l’agente sia per il lavoratore sportivo o la società.
La durata massima del mandato è fissata in due anni e sono espressamente vietate le clausole di rinnovo tacito, a conferma della volontà del legislatore di evitare vincoli eccessivamente prolungati. Il contratto deve indicare in modo chiaro il compenso dell’agente, le modalità di pagamento e l’eventuale clausola di esclusiva.
Di particolare rilievo operativo è l’obbligo di deposito del mandato presso la Federazione Sportiva Nazionale competente entro venti giorni dalla sottoscrizione. In mancanza di deposito, il contratto è inefficace, con evidenti ricadute sulla validità delle operazioni concluse.
Incompatibilità e conflitti di interesse
Il sistema delineato dal decreto è caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità, finalizzato a prevenire conflitti di interesse e a tutelare l’integrità del mercato sportivo.
Non possono esercitare l’attività di agente sportivo, tra gli altri, i dipendenti pubblici, i titolari di incarichi politici o sindacali, i lavoratori sportivi in attività e coloro che ricoprono ruoli dirigenziali o tecnici all’interno di federazioni, enti sportivi o società operanti nello stesso settore.
È inoltre vietato detenere interessi diretti o indiretti nelle operazioni di trasferimento degli atleti o nei diritti economici connessi, così come offrire utilità economiche volte a condizionare la stipula dei mandati. La ratio è quella di preservare l’autonomia decisionale delle parti e la correttezza delle dinamiche di mercato.
Compensi e trasparenza
Il compenso dell’agente sportivo può essere determinato in misura forfettaria o percentuale ed è sempre soggetto a pagamento tracciabile. La tracciabilità dei flussi economici rappresenta uno degli strumenti principali di controllo introdotti dal legislatore.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda gli obblighi di comunicazione. Società e lavoratori sportivi sono tenuti a dichiarare annualmente al CONI e alla Federazione competente gli importi effettivamente corrisposti agli agenti, consentendo un monitoraggio costante e una maggiore trasparenza del sistema.
Tutela dei minori
La normativa dedica una disciplina specifica agli atleti minorenni, riconoscendo la necessità di una tutela rafforzata in una fase delicata del percorso sportivo e personale.
L’assistenza da parte di un agente sportivo è ammessa solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età e il contratto di mandato deve essere sottoscritto da chi esercita la responsabilità genitoriale. È escluso qualsiasi pagamento diretto da parte del minore e i compensi sono oggetto di un sistema di monitoraggio rafforzato.
La disciplina mira a evitare forme di sfruttamento e a garantire che l’interesse del giovane atleta rimanga centrale rispetto a logiche meramente economiche.
Considerazioni conclusive
Il D.Lgs. 37/2021 ha definitivamente trasformato l’agente sportivo in una figura professionale regolamentata, inserita a pieno titolo nell’ordinamento sportivo e soggetta a requisiti stringenti di accesso, formazione e comportamento.
Per operatori, società e lavoratori sportivi, la conoscenza di questa disciplina non rappresenta solo un adempimento formale, ma uno strumento essenziale per operare correttamente in un contesto sempre più complesso, nel quale la professionalità dell’intermediario assume un ruolo centrale nella tutela degli interessi in gioco.
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