Il volontariato sportivo nel dilettantismo. Disciplina e limiti applicativi

Il volontariato sportivo rappresenta da sempre una componente essenziale del sistema dilettantistico italiano. Per decenni esso ha costituito il motore silenzioso di associazioni e società sportive, consentendo lo svolgimento delle attività di base grazie all’impegno gratuito di dirigenti, accompagnatori, collaboratori occasionali e figure di supporto. Proprio questa centralità ha però generato nel tempo una sovrapposizione ambigua tra volontariato autentico e prestazioni che, per contenuto e continuità, assumevano in realtà natura lavorativa. La riforma del lavoro sportivo ha affrontato in modo diretto questa criticità, intervenendo per definire confini chiari e prevenire utilizzi distorti della figura del volontario.

Il Decreto Legislativo 36 del 2021 riconosce il volontariato sportivo come attività resa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di risultato economico. L’elemento centrale è l’assenza di un corrispettivo, inteso come qualsiasi forma di compenso anche indiretto. Il volontario non svolge un’attività lavorativa e proprio per questo non può essere inserito in ruoli che richiedono una prestazione stabile, organizzata e funzionale al perseguimento dell’attività sportiva in senso tecnico.

La normativa ammette esclusivamente la possibilità di rimborsi spese, purché si tratti di spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente connesse all’attività svolta. Il rimborso forfettario, le indennità predeterminate o le somme riconosciute in modo continuativo fanno venir meno la natura volontaristica del rapporto, trasformandolo automaticamente in una prestazione di lavoro sportivo. Questo passaggio è particolarmente rilevante perché segna una netta discontinuità con il passato, quando il volontariato veniva spesso utilizzato come contenitore giuridico improprio per mascherare rapporti retribuiti.

Un ulteriore limite applicativo riguarda le mansioni che possono essere affidate al volontario. La riforma esclude in modo implicito che il volontariato possa coprire ruoli centrali e strutturali dell’organizzazione sportiva, come quelli di allenatore, istruttore, preparatore atletico o direttore sportivo. Si tratta di funzioni che, per natura, richiedono competenze specifiche, continuità e responsabilità tali da configurare una prestazione lavorativa vera e propria. Il volontariato può invece trovare spazio in attività di supporto, collaborazione occasionale e partecipazione alla vita associativa, purché non si traducano in un apporto sistematico e professionalizzato.

La distinzione tra volontariato e lavoro sportivo assume particolare rilievo anche sul piano ispettivo. In caso di controlli, l’assenza di un compenso formale non è sufficiente a qualificare un rapporto come volontaristico. Ciò che rileva è la concretezza della prestazione, la sua durata, il grado di inserimento nell’organizzazione dell’ente e l’eventuale presenza di vantaggi economici, anche indiretti. La riforma mira proprio a evitare che il volontariato venga utilizzato come strumento elusivo, garantendo maggiore tutela ai soggetti che svolgono attività sportiva in modo continuativo.

Dal punto di vista sistemico, il legislatore ha cercato di salvaguardare il valore sociale del volontariato senza comprometterne l’autenticità. Il volontario rimane una figura fondamentale per la promozione dello sport di base, per la diffusione dei valori educativi e per la sostenibilità delle realtà dilettantistiche più piccole. Tuttavia, questa funzione non può più giustificare una compressione dei diritti di chi, di fatto, lavora nello sport. Il volontariato non è un’alternativa al lavoro sportivo, ma una dimensione distinta che deve convivere con esso in modo coerente e trasparente.

In conclusione, la disciplina del volontariato sportivo nel dilettantismo, così come ridisegnata dalla riforma, rappresenta un punto di equilibrio tra tradizione e innovazione. Essa riconosce il valore dell’impegno gratuito, ma ne delimita con precisione i confini applicativi, impedendo sovrapposizioni con il lavoro retribuito. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche ciò comporta una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse umane, ma anche un’opportunità di crescita in termini di legalità, chiarezza organizzativa e credibilità del sistema sportivo.

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