TFR tra ricalcolo, accordi aziendali e giurisprudenza

Negli ultimi mesi il dibattito sul Trattamento di Fine Rapporto si è arricchito di nuovi spunti che meritano attenzione. Due vicende giudiziarie, apparentemente distanti, stanno infatti contribuendo a ridefinire la lettura delle regole che determinano la maturazione del Tfr e che incidono direttamente sulla vita delle imprese e dei lavoratori. La prima riguarda l’ordinanza n. 30331 del 2025 della Cassazione, che interviene sul tema del ricalcolo del Tfr e chiarisce quando una voce retributiva debba essere inclusa nella base di computo. La seconda vicenda proviene dalla Corte d’Appello di Napoli che, con due sentenze gemelle dell’11 novembre 2025, riconosce la piena legittimità di un accordo aziendale che aveva ridotto in modo temporaneo la base di calcolo del Tfr per salvaguardare i posti di lavoro durante un periodo di forte difficoltà economica.

Questi due orientamenti, pur affrontando questioni diverse, sembrano muoversi in una direzione comune. Il Tfr è una componente essenziale della retribuzione differita ma non è un elemento immobile e cristallizzato. La sua determinazione richiede un’analisi concreta della natura delle somme corrisposte e, allo stesso tempo, lascia spazio a interventi negoziali mirati quando esiste un interesse collettivo da tutelare.

La Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito che il ricalcolo del Tfr non può essere risolto con un mero richiamo alle clausole del contratto collettivo. Non basta affermare che una certa voce retributiva è esclusa se poi, nella pratica, quella voce rappresenta una parte strutturale e costante della retribuzione del lavoratore. Il giudice è chiamato a verificare la natura effettiva delle prestazioni rese e la loro continuità nel tempo. Se un emolumento, come ad esempio un’indennità legata ai turni o ai richiami in servizio, ha carattere stabile e rappresenta un corrispettivo reale dell’attività svolta, allora la sua inclusione nel Tfr deve essere valutata con grande attenzione. L’ordinanza richiama il principio dell’onnicomprensività, che rimane una colonna portante della materia e che impone un esame concreto delle erogazioni. La Corte ha anche evidenziato come il giudice di secondo grado avesse omesso di considerare alcune allegazioni fondamentali presentate dai ricorrenti e ha disposto un rinvio per un nuovo esame completo e coerente.

Parallelamente, la Corte d’Appello di Napoli affronta una questione molto diversa ma altrettanto rilevante. Si tratta della legittimità di un accordo sindacale che, per quasi tre anni, aveva ridotto la base di calcolo del Tfr dei dipendenti di un’azienda in crisi, escludendo alcune voci come la retribuzione minima contrattuale e la ex indennità di contingenza. L’accordo, approvato con referendum interno, era stato pensato per evitare licenziamenti e per garantire la continuità produttiva del sito. I giudici hanno riconosciuto che il Tfr, finché non matura, non è un diritto già acquisito e può dunque essere oggetto di una regolazione temporanea quando ciò risponda a un interesse legittimo e condiviso. L’azienda, in quel caso, aveva previsto anche misure compensative e, con il miglioramento della situazione economica, era tornata alle condizioni ordinarie prima del termine inizialmente concordato. Tutti questi elementi hanno portato la Corte a confermare la piena legittimità dell’accordo, precisando che il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti e che, nelle situazioni eccezionali, è possibile individuare soluzioni condivise che non pregiudichino la dignità retributiva del lavoratore.

Si nota quindi un filo conduttore che unisce entrambe le pronunce. Il Tfr non è una materia statica ma un istituto che richiede attenzione, valutazioni caso per caso e una forte coerenza tra le previsioni formali e la realtà effettiva delle prestazioni. La Cassazione richiama i giudici a un’analisi concreta delle voci retributive mentre la Corte d’Appello valorizza il ruolo della contrattazione collettiva quando risponde a un interesse non solo aziendale ma anche occupazionale. In entrambe le situazioni emerge un approccio che guarda più alla sostanza che alla forma e che riconosce la complessità delle dinamiche lavorative contemporanee.

Per le imprese tutto questo significa adottare una maggiore attenzione sia nella costruzione delle voci retributive sia nella redazione degli accordi aziendali. Un’esclusione dal Tfr non può essere semplicemente dichiarata ma deve essere supportata da una lettura funzionale della retribuzione e da documentazione coerente. Allo stesso tempo un accordo che modifica temporaneamente la base di calcolo del Tfr può essere considerato legittimo se nasce da un percorso trasparente e partecipato e se risponde a una effettiva esigenza di tutela dei posti di lavoro.

Per i lavoratori le pronunce offrono due messaggi importanti. Da una parte rafforzano la possibilità di contestare l’esclusione ingiustificata di voci retributive dalla base del Tfr. Dall’altra mostrano come in particolari situazioni di crisi sia possibile accettare una modifica temporanea purché basata su un equilibrio reale tra sacrifici richiesti e benefici collettivi.

Il quadro che emerge è quello di un Tfr che continua a rappresentare un elemento essenziale del rapporto di lavoro ma che non può essere interpretato in modo rigido o automatico. La giurisprudenza invita a conoscere, valutare e ragionare sul suo significato reale all’interno dell’organizzazione aziendale e nell’esperienza concreta dei lavoratori. È un invito a superare letture schematiche e ad adottare una visione più dinamica e consapevole, che sappia tenere insieme la tutela dei diritti e le esigenze di sostenibilità delle imprese.

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