Lavoro autonomo e lavoro subordinato nel dilettantismo

Nel mondo dello sport dilettantistico la riforma del D.Lgs. 36 del 2021 ha portato una vera rivoluzione. Per anni si è dato per scontato che le collaborazioni sportive fossero l’unico modo per inquadrare tecnici, istruttori e operatori. Oggi invece la legge riconosce che il lavoro sportivo dilettantistico può essere svolto come collaborazione, come lavoro autonomo o addirittura come lavoro subordinato, a seconda di come avviene realmente la prestazione.

Questa apertura ha permesso di avvicinare lo sport dilettantistico a un sistema più moderno, trasparente e rispettoso del lavoro svolto sul campo. Non conta più la forma tradizionale che si usava “per prassi”, ma ciò che accade nella realtà. Ed è proprio questo l’approccio che rende la riforma così innovativa.

Vediamo allora in modo semplice come distinguere lavoro autonomo e subordinato e, soprattutto, quali sono le agevolazioni fiscali e contributive che riguardano entrambe le forme.

Il lavoro autonomo nello sport dilettantistico

Molti professionisti dello sport operano con grande libertà. Gestiscono più gruppi, collaborano con diverse società, scelgono gli orari in cui allenare e impostano il proprio metodo didattico senza dover seguire direttive quotidiane. Quando questa autonomia è reale e non solo dichiarata, ci troviamo davanti al lavoro autonomo sportivo.

Il lavoratore autonomo:

  • decide tempi e modalità della prestazione;
  • può lavorare per più enti sportivi contemporaneamente;
  • utilizza in autonomia metodi e strumenti;
  • mantiene la libertà di organizzare la sua attività.

La riforma richiede però un passaggio importante. Anche il lavoro autonomo deve essere registrato nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e deve rispettare i relativi obblighi fiscali e contributivi.

Le agevolazioni fiscali e contributive valgono anche per il lavoro autonomo

Nel dilettantismo, il lavoro autonomo non è trattato diversamente dal punto di vista delle esenzioni. Anche il professionista sportivo autonomo beneficia delle stesse soglie previste per tutto il lavoro sportivo dilettantistico:

  • esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui;
  • esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui.

Questo significa che i compensi ottenuti come lavoratore autonomo sportivo, se rientrano nelle soglie, non concorrono all’imponibile fiscale né alla formazione di contributi.

Se il lavoratore autonomo è in regime forfettario

Qui c’è un punto che spesso genera confusione e che è essenziale chiarire.
Se un lavoratore autonomo sportivo opera in regime forfettario, i redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica godono comunque dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro, esattamente come per ogni altra forma di lavoro sportivo.

Tuttavia, anche se non tassati, tali compensi si sommano al reddito complessivo ai soli fini della verifica della soglia dei 85.000 euro annui prevista per poter restare nel forfettario.

Significa che:

  • fino a 15.000 euro non si pagano imposte;
  • ma questi importi contano comunque per verificare se si supera la soglia massima prevista dal regime forfettario.

Un tecnico autonomo che raggiunge 70.000 euro di reddito ordinario e riceve 15.000 euro esenti da lavoro sportivo raggiunge comunque 85.000 euro complessivi. Se dovesse superare questo limite, uscirebbe dal forfettario nell’anno successivo, anche se i compensi sportivi non sono tassati.

Il lavoro subordinato nel dilettantismo

Al contrario del lavoro autonomo, la subordinazione si manifesta quando la società sportiva organizza e dirige l’attività del lavoratore in modo stabile e continuativo. Questo modello esiste anche nel dilettantismo, soprattutto in quelle realtà in cui l’istruttore o il tecnico è parte integrante della struttura.

Il lavoro è subordinato quando:

  • la società stabilisce orari e turni;
  • il lavoratore segue direttive quotidiane;
  • esiste un potere disciplinare;
  • il professionista è inserito nel team e opera con continuità.

La riforma permette alle ASD e SSD di utilizzare contratti di lavoro subordinato anche a tempo determinato o part time, in modo da adattare la struttura alle esigenze della stagione sportiva.

Anche il lavoratore subordinato rientra nelle esenzioni

Un aspetto spesso poco noto è che anche il lavoro subordinato sportivo beneficia delle stesse soglie agevolate:

  • 15.000 euro esenti fiscalmente;
  • 5.000 euro esenti da contributi.

La logica è semplice. Nel dilettantismo la riforma vuole sostenere l’emersione del lavoro e favorire la regolarizzazione, indipendentemente dalla forma contrattuale.

Perché la distinzione tra autonomo e subordinato conta davvero

Non è una questione accademica. La qualificazione corretta del rapporto determina:

  • il tipo di contratto;
  • gli adempimenti;
  • le tutele;
  • i rischi ispettivi;
  • la validità dell’esenzione fiscale e contributiva.

La riforma richiede che si guardi a come si svolge la prestazione nella realtà, non a ciò che è scritto nel contratto. È questo il modo più efficace per evitare contestazioni e per garantire che i lavoratori siano tutelati e che le società operino in sicurezza.

Il consulente del lavoro, in questo quadro, diventa indispensabile per leggere correttamente la situazione e guidare le associazioni verso la scelta contrattuale più adeguata.

 

Il D.Lgs. 36 del 2021 ha portato nel dilettantismo un modello più moderno e inclusivo. Lavoro autonomo e lavoro subordinato convivono con le collaborazioni sportive in un sistema che mette al centro la realtà dei fatti e che riconosce la dignità del lavoro svolto in ambito sportivo.

Le esenzioni fiscali e contributive si applicano a tutte le forme di lavoro sportivo e rappresentano un sostegno concreto per società e operatori. La disciplina del forfettario richiede attenzione, ma permette comunque ai lavoratori sportivi autonomi di beneficiare dell’agevolazione pur mantenendo i controlli necessari sul limite dei 85.000 euro.

Nel complesso, la riforma aiuta lo sport dilettantistico a crescere in legalità, chiarezza e professionalità, senza perdere la sua dimensione sociale e territoriale.

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