Comprendere davvero chi è il volontario, quali rimborsi può ricevere e quando la prestazione diventa lavoro.
Nel nuovo quadro del lavoro sportivo introdotto dal decreto legislativo 36 del 2021 la figura del volontario assume una posizione chiara e definita. La riforma ha voluto distinguere con precisione ciò che appartiene alla sfera della gratuità da ciò che invece rientra nel lavoro sportivo retribuito, evitando ogni possibile sovrapposizione tra attività amatoriale e prestazione lavorativa. La distinzione non è solo teorica, perché incide direttamente sugli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle associazioni e società sportive.
Il volontario sportivo opera in modo personale, spontaneo e gratuito. È una figura che presta attività per finalità esclusivamente amatoriali e senza alcuna forma di lucro nemmeno indiretta. L’assenza di compenso è il presupposto essenziale che differenzia il volontariato dal lavoro sportivo. Se esiste un corrispettivo, anche minimo, non si può più parlare di volontariato. La riforma stabilisce infatti che il volontario non può essere titolare né di un rapporto subordinato né di un rapporto autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa con l’ente sportivo presso cui opera o del quale è socio o associato.
Il volontario può essere impiegato in molte attività che riguardano la vita quotidiana delle associazioni sportive. La normativa ricomprende la logistica, l’organizzazione degli eventi, la formazione di base, la didattica e il supporto operativo nelle attività sportive. Ciò che conta non è tanto la tipologia di attività, quanto l’assenza totale di compenso e la finalità amatoriale della prestazione.
La disciplina riconosce tuttavia che il volontario può sostenere spese nello svolgimento della sua attività. Per questo il legislatore distingue tra due categorie di rimborso che operano in modo diverso e rispondono a logiche differenti.
La prima tipologia è il rimborso analitico. Si tratta del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario, come trasporti, pasti o pernottamenti. Può essere riconosciuto solo quando l’attività è svolta fuori dal comune di residenza del volontario e sempre previa presentazione di documentazione giustificativa. Il rimborso analitico non costituisce reddito, non è soggetto a limiti annuali e non rientra nelle soglie di 5.000 euro per l’esenzione contributiva e 15.000 euro per l’esenzione fiscale, perché rappresenta un puro ristoro di costi vivi e non una forma di compenso mascherato.
La seconda tipologia è il rimborso forfettario. A differenza del rimborso analitico, può essere erogato anche se l’attività del volontario si svolge nel comune di residenza, ma solo in occasione di manifestazioni o eventi sportivi ufficialmente riconosciuti dagli organismi sportivi nazionali. Pur essendo definito forfettario, richiede comunque una documentazione semplificata delle spese sostenute. Può essere erogato entro il limite di 400 euro al mese e fino a un massimo di 4.800 euro annui. A differenza dei rimborsi analitici, quelli forfettari concorrono al raggiungimento delle soglie di 15.000 euro per l’esenzione IRPEF e di 5.000 euro per l’esenzione contributiva, poiché producono effetti fiscali e previdenziali se superano tali limiti.
La distinzione tra rimborso analitico e forfettario è decisiva perché ci permette di definire con precisione quando l’attività resta volontariato e quando rischia di trasformarsi in lavoro sportivo. Se l’ente sportivo corrisponde somme che superano i limiti previsti o che non rispettano le condizioni richieste per i rimborsi, quelle somme potrebbero assumere la natura di compenso e quindi portare alla riqualificazione del rapporto come lavoro sportivo. In questo caso diventa necessario applicare la disciplina fiscale e contributiva dei lavoratori sportivi, con obblighi più pesanti e controlli più stringenti.
Il volontario resta dunque una figura distinta dal lavoratore sportivo. Il lavoratore sportivo percepisce un corrispettivo per una delle attività individuate dall’articolo 25 del decreto legislativo 36 del 2021. Il volontario invece presta un’attività gratuita che non genera alcun rapporto contrattuale in senso tecnico. Questa distinzione garantisce trasparenza evitando che il volontariato venga utilizzato per mascherare rapporti di lavoro retribuiti.
Il volontariato sportivo ha quindi un ruolo importante e irrinunciabile, ma deve essere gestito nel rispetto delle regole. I rimborsi devono essere tracciabili, i limiti devono essere osservati e l’ente deve essere in grado di dimostrare in ogni momento che l’attività è stata svolta in modo personale, spontaneo e gratuito. Solo così questa figura potrà continuare a sostenere il dilettantismo senza trasformarsi in uno strumento di elusione.
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