Chiarimenti dopo la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 2025.
Come funzionano la soglia dei 15.000 euro, il regime forfettario e la tassazione dei premi
La riforma del lavoro sportivo ha ridisegnato l’intero sistema fiscale che riguarda atleti, tecnici, istruttori e collaboratori che operano nel mondo dilettantistico. La Risposta n. 14 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente un quadro chiaro e ufficiale su tre aspetti che da mesi generano dubbi negli enti sportivi e nei professionisti che li assistono.
Questi temi riguardano la gestione dell’imponibilità dei compensi, le modalità di calcolo per chi adotta il regime forfettario e la disciplina dei premi collegati alle manifestazioni sportive.
Compensi sportivi e soglia dei 15.000 euro non imponibili
Il decreto del lavoro sportivo ha introdotto una regola fondamentale.
I compensi percepiti da atleti e tecnici che operano nel settore del dilettantismo non costituiscono reddito imponibile fino al limite di 15.000 euro annui. Si tratta di una vera esclusione fiscale e non di una detrazione o di una franchigia. La soglia si applica in modo unitario, quindi il lavoratore sportivo può beneficiarne una sola volta all’anno anche se ha più committenti sportivi.
L’Agenzia chiarisce che la società erogante può applicare correttamente l’esenzione solo se il lavoratore sportivo consegna l’autocertificazione prevista dalla legge in cui dichiara l’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno. Se l’importo che sta per ricevere non supera i 15.000 euro complessivi la società non effettua alcuna ritenuta. Se invece il pagamento porta il totale a superare la soglia la ritenuta va applicata solo sulla parte eccedente.
Questa esclusione vale per tutte le forme contrattuali del lavoro sportivo dilettantistico quindi lavoro subordinato lavoro autonomo anche occasionale o abituale e collaborazioni coordinate e continuative. Non rileva la natura del rapporto ma solo che l’attività sia svolta nel perimetro del dilettantismo così come definito dalla normativa sportiva.
Come si calcola l’imponibile nel lavoro autonomo sportivo
Per chi svolge attività sportiva con partita IVA la regola è altrettanto chiara.
I compensi percepiti fino ai 15.000 euro restano totalmente esclusi dalla base imponibile. Sono fiscalmente irrilevanti. L’imponibile si forma solo sugli importi che eccedono tale limite.
A partire dai compensi oltre soglia il lavoratore autonomo determina il proprio reddito applicando le regole generali dell’articolo 54 del TUIR. Questo significa che può dedurre le spese inerenti solo sulla parte imponibile. Le spese restano deducibili nei limiti ordinari ma riducono il reddito solo dopo che è stata sottratta la soglia dei 15.000 euro non tassati.
Questa interpretazione dell’Agenzia scioglie un nodo molto discusso. Non ci si trova davanti a una riduzione di imposta ma a una vera esclusione di reddito.
Il regime forfettario e la soglia dei 15.000 euro
La Risposta chiarisce in modo definitivo come si applica la soglia nel caso di lavoratori sportivi in regime forfettario.
Il coefficiente di redditività si applica soltanto ai compensi che superano i 15.000 euro. Questo significa che la parte esclusa non entra nel reddito imponibile e non entra nel calcolo su cui si applica l’imposta sostitutiva.
La soglia però conta quando si verifica il requisito di accesso al forfettario. Per capire se il contribuente può restare nel regime il totale dei compensi percepiti l’anno precedente si considera per intero. L’esclusione vale solo nella fase di determinazione del reddito e non nella verifica del limite dei ricavi.
Chiarito anche come valutare le cause ostative. Ai fini del controllo di eventuali rapporti di lavoro con ex datori è rilevante solo ciò che avviene dopo il primo luglio 2023 data di entrata in vigore della nuova disciplina. I compensi percepiti prima di tale data come redditi diversi non costituiscono causa ostativa.
Il tema dell’IRAP per i collaboratori sportivi
La normativa contempla anche un’agevolazione per gli enti sportivi che corrispondono compensi a co.co.co dilettantistici.
I singoli compensi inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile IRAP. Se però il singolo compenso supera i 85.000 euro questo rileva per intero senza applicare alcuna franchigia.
L’Agenzia conferma che non esiste riduzione proporzionale ma un'esenzione totale fino alla soglia ed una tassazione piena solo oltre tale limite.
Il quadro fornito dall’Agenzia delle Entrate consente finalmente agli enti sportivi e ai lavoratori del settore di operare con maggiore certezza. La soglia dei compensi non imponibili, il coordinamento con il regime forfettario e la disciplina autonoma dei premi rappresentano tre pilastri essenziali del nuovo diritto tributario applicato allo sport.
Per le ASD e SSD comprendere queste regole significa gestire correttamente i propri rapporti contrattuali ed evitare errori nelle ritenute e nelle certificazioni. Per gli atleti e i tecnici rappresenta un’opportunità di semplificazione e di tutela fiscale, in un settore che oggi viene finalmente trattato come vero lavoro.
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