Profili di interesse per contribuenti, imprese e lavoratori
La Legge n. 199/2025, che costituisce la Finanziaria 2026, introduce un insieme articolato di interventi fiscali che incidono in modo significativo sulle scelte di pianificazione dei contribuenti, sull’organizzazione patrimoniale delle imprese e sulla gestione dei redditi, sia in ambito nazionale sia internazionale. Il legislatore prosegue lungo una linea di razionalizzazione delle agevolazioni, accompagnata però dalla riproposizione di strumenti straordinari già sperimentati negli anni precedenti, con l’obiettivo di favorire il riassetto patrimoniale e la ripresa degli investimenti.
Locazioni brevi
A decorrere dal 2026 il regime fiscale delle locazioni brevi subisce una restrizione rilevante. Il numero massimo di unità immobiliari che possono essere locate beneficiando di tale regime viene ridotto da quattro a due per ciascun periodo d’imposta. La modifica mira a limitare l’utilizzo del regime agevolato a situazioni realmente riconducibili a una gestione privata del patrimonio immobiliare, contrastando fenomeni di utilizzo sistematico che di fatto configurano un’attività di tipo imprenditoriale.
Resta invariata la disciplina della cedolare secca, che continua a prevedere aliquote differenziate in funzione del numero di immobili locati.
| Unità immobiliare | Aliquota cedolare secca |
|---|---|
| Prima unità locata | 21% |
| Unità successive | 26% |
Il contribuente mantiene la facoltà di scegliere quale immobile considerare “prima unità” direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, elemento che assume un rilievo strategico nella pianificazione fiscale.
Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero
La Finanziaria 2026 interviene sul regime opzionale previsto per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo un lungo periodo di non residenza. L’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all’estero viene significativamente incrementata, rafforzando il carattere selettivo dell’agevolazione.
| Soggetto | Imposta sostitutiva annua |
|---|---|
| Contribuente principale | 300.000 euro |
| Ciascun familiare | 50.000 euro |
L’innalzamento delle soglie, applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 1° gennaio 2026, conferma l’attrattività del regime per contribuenti ad elevata capacità reddituale, aumentando al contempo il gettito potenziale per l’Erario.
Reddito di lavoro dipendente e regime forfetario
Anche per il 2026 viene confermata la causa di esclusione dal regime forfetario per i contribuenti che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. La misura rafforza la separazione tra lavoro subordinato e attività autonoma agevolata, limitando l’accesso al regime forfetario ai soggetti per i quali l’attività autonoma rappresenta la fonte principale di reddito.
| Reddito da lavoro dipendente anno precedente | Accesso al forfetario |
|---|---|
| Fino a 35.000 euro | Ammesso |
| Oltre 35.000 euro | Escluso |
La disposizione continua a rappresentare un punto di attenzione centrale nella pianificazione fiscale di professionisti e lavoratori autonomi.
Imposta sostitutiva sulle cripto-attività
Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cripto-attività viene innalzata dal 26 al 33 per cento. L’intervento si inserisce in un percorso di progressivo allineamento della tassazione delle cripto-attività a quella delle altre forme di redditi finanziari.
Il legislatore introduce tuttavia una distinzione rilevante per i token di moneta elettronica denominati in euro.
| Tipologia di cripto-attività | Aliquota applicabile |
|---|---|
| Cripto-attività ordinarie | 33% |
| Stablecoin denominati in euro | 26% |
Non costituisce inoltre realizzo di plusvalenza la mera conversione tra euro e stablecoin né il rimborso del valore nominale, garantendo neutralità fiscale nelle operazioni di utilizzo ordinario di tali strumenti.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci
La Finanziaria 2026 ripropone l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci, consentendo alle società di persone e di capitali di trasferire immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali mediante applicazione di un’imposta sostitutiva.
| Tipologia di società | Imposta sostitutiva |
|---|---|
| Società operative | 8% |
| Società non operative | 10,5% |
L’operazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026 e riguarda esclusivamente soci presenti alla data del 30 settembre 2025 o iscritti entro il 30 gennaio 2026 con titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. È inoltre possibile determinare il valore degli immobili su base catastale, riducendo l’impatto fiscale complessivo dell’operazione.
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Viene confermata anche la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile strumentale mediante applicazione di un’imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto. La misura consente una riorganizzazione patrimoniale fiscalmente efficiente, soprattutto in presenza di cessazione o ridimensionamento dell’attività.