Trattamento integrativo speciale per il settore turistico (commi 18–21)
È confermato, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, il trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori del settore turistico e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il beneficio consiste in una somma pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito.
Il riconoscimento avviene su richiesta del lavoratore, previa attestazione del reddito 2025 non superiore a 40.000 euro, e il datore di lavoro recupera l’importo tramite compensazione nel modello F24.
Esonero contributivo per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (commi 153–155)
Per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026 è previsto un esonero contributivo parziale a carico del datore di lavoro, per una durata massima di 24 mesi, con esclusione dei premi INAIL. La misura mira a favorire l’occupazione stabile, con particolare attenzione ai giovani, alle lavoratrici svantaggiate e ai territori della ZES unica.
L’operatività concreta dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo e alle istruzioni INPS.
Erogazione anticipata della NASpI (comma 176)
La disciplina dell’anticipazione della NASpI viene profondamente modificata. Dal 2026 l’erogazione non avviene più in un’unica soluzione, ma in due rate: una prima tranche pari al 70% dell’importo complessivo e una seconda pari al 30%, erogata a conclusione del periodo teorico di spettanza e comunque non oltre sei mesi dalla domanda.
La seconda rata è subordinata alla mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e all’assenza di pensione diretta. La misura rafforza il controllo sull’effettivo utilizzo dell’anticipazione come strumento di autoimprenditorialità.
Incentivo per il posticipo del pensionamento (comma 194)
Viene esteso anche al 2026 l’incentivo per i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, scelgono di proseguire l’attività lavorativa. L’incentivo consiste nella corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, con esonero contributivo e fiscale sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
La platea dei beneficiari viene ampliata, includendo anche coloro che maturano nel 2026 il diritto alla pensione anticipata ordinaria basata sulla sola anzianità contributiva.
Integrazione al reddito delle lavoratrici madri (commi 206–207)
In attesa dell’entrata a regime dell’esonero contributivo strutturale, differito al 2027, per il 2026 viene riconosciuta alle lavoratrici madri una integrazione economica pari a 60 euro mensili, non imponibile, a favore delle madri con due o più figli, entro specifici limiti di età e di reddito.
Le somme sono corrisposte in un’unica soluzione a dicembre 2026 e non rilevano ai fini ISEE, configurandosi come una misura transitoria di sostegno al reddito femminile.
Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici (commi 210–213)
Dal 1° gennaio 2026 è previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro che assumono donne madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’agevolazione opera entro il limite di 8.000 euro annui ed è modulata in base alla tipologia contrattuale.
La misura non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maxi-deduzione per nuove assunzioni.
Incentivi per la trasformazione dei contratti e rafforzamento della genitorialità (commi 214–221)
La Legge di Bilancio 2026 introduce un sistema di incentivi volto a favorire la conciliazione vita-lavoro, riconoscendo una priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con almeno tre figli conviventi. Ai datori di lavoro che accedono a tali richieste è riconosciuto un esonero contributivo totale fino a 3.000 euro annui per un massimo di 24 mesi.
Parallelamente, vengono ampliati i diritti in materia di congedi parentali e di congedi per malattia dei figli, estendendo le tutele fino ai 14 anni di età e rafforzando la protezione delle famiglie con figli minori.
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