I poteri del datore di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato il datore di lavoro occupa una posizione di supremazia giuridica che non nasce da una disparità meramente economica ma da una precisa scelta dell’ordinamento. La subordinazione, come definita dal codice civile, implica che la prestazione lavorativa sia resa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. È proprio questa esigenza di garantire l’esatto adempimento della prestazione che giustifica l’attribuzione al datore di lavoro di una serie di poteri che incidono direttamente sulla sfera giuridica del lavoratore.

Tali poteri non sono illimitati né arbitrari. Al contrario, essi devono essere esercitati nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme inderogabili di legge e della contrattazione collettiva, in un costante equilibrio tra l’interesse organizzativo dell’impresa e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore.

Il potere direttivo come espressione della subordinazione

Il potere direttivo rappresenta l’elemento qualificante del lavoro subordinato ed è la manifestazione più evidente della posizione di supremazia del datore di lavoro. Attraverso questo potere l’imprenditore impartisce direttive e istruzioni al lavoratore in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, al tempo e al luogo di lavoro, nonché all’organizzazione complessiva dell’attività produttiva.

La fonte normativa di tale potere si rinviene nel combinato disposto degli articoli 2086, 2094 e 2104 del codice civile, che impongono al lavoratore il dovere di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori gerarchicamente sovraordinati. Il potere direttivo consente dunque di rendere la prestazione lavorativa funzionale alle mutevoli esigenze dell’impresa, garantendo coerenza e coordinamento all’interno dell’organizzazione aziendale.

Tuttavia questo potere incontra limiti ben precisi. Le direttive datoriali devono essere lecite, coerenti con il contratto individuale e collettivo e rispettose della professionalità del lavoratore. Non possono tradursi in ordini vessatori, discriminatori o lesivi della dignità personale, né possono modificare unilateralmente elementi essenziali del rapporto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il potere di controllo tra esigenze organizzative e tutela della persona

Accanto al potere direttivo si colloca il potere di controllo, attraverso il quale il datore di lavoro verifica il corretto adempimento della prestazione e il rispetto degli obblighi di diligenza e obbedienza da parte del lavoratore. Questo potere è funzionale non solo all’organizzazione del lavoro ma anche all’eventuale esercizio del potere disciplinare.

L’esercizio del potere di controllo presenta però profili particolarmente delicati, poiché incide direttamente sulla persona del lavoratore e sui suoi diritti alla riservatezza e alla dignità. Proprio per questo lo Statuto dei lavoratori ha introdotto una disciplina fortemente limitativa, che circoscrive i soggetti legittimati al controllo e le modalità attraverso cui esso può essere esercitato.

I controlli non possono essere indiscriminati né invasivi e devono essere sempre giustificati da esigenze organizzative, produttive o di tutela del patrimonio aziendale. La normativa vieta controlli occulti sull’attività lavorativa e subordina l’utilizzo di strumenti tecnologici di controllo a distanza a specifiche garanzie procedurali, come l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa, salvo i casi in cui tali strumenti siano strettamente necessari per l’esecuzione della prestazione.

Il principio che emerge è quello di un controllo legittimo solo se proporzionato, trasparente e rispettoso della sfera personale del lavoratore, con la conseguenza che le informazioni raccolte in violazione di tali limiti non possono essere utilizzate neppure a fini disciplinari.

Il potere disciplinare come strumento di garanzia dell’ordine aziendale

Il potere disciplinare consente al datore di lavoro di reagire alle violazioni degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore mediante l’irrogazione di sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione. Esso trova fondamento nell’articolo 2106 del codice civile ed è strettamente collegato agli obblighi di diligenza e fedeltà che gravano sul prestatore di lavoro.

L’esercizio di questo potere è sottoposto a una rigorosa disciplina procedurale, dettata dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, che ha la finalità di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa del lavoratore. La contestazione deve essere tempestiva, specifica e formulata per iscritto, e il lavoratore deve essere messo in condizione di presentare le proprie giustificazioni prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento.

Il potere disciplinare non ha natura punitiva in senso assoluto, ma svolge una funzione ordinatoria e correttiva all’interno del rapporto di lavoro. Anche in questo ambito il datore di lavoro non gode di una discrezionalità illimitata, poiché la sanzione deve essere sempre proporzionata al fatto contestato e coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Un elemento centrale è rappresentato dal divieto di sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, a conferma del fatto che il potere disciplinare non può essere utilizzato come strumento surrettizio di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

I limiti ai poteri datoriali come garanzia dell’equilibrio contrattuale

L’ordinamento del lavoro affianca al riconoscimento dei poteri datoriali un sistema articolato di limiti che ne condiziona l’esercizio. Tali limiti possono essere di fonte legale o negoziale, procedurali o sostanziali, e rispondono all’esigenza di evitare che la posizione di supremazia del datore di lavoro si traduca in un esercizio arbitrario del potere.

Le norme inderogabili di legge e i contratti collettivi delimitano l’ambito entro cui i poteri possono essere esercitati e impongono il rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Anche in assenza di un generale principio di parità di trattamento economico, la giurisprudenza ha chiarito che le scelte datoriali non possono essere irragionevoli o prive di una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento.

Ne deriva un modello di rapporto di lavoro nel quale l’autorità datoriale è bilanciata da garanzie sostanziali e procedurali poste a tutela del lavoratore, in una logica di equilibrio dinamico che rappresenta uno dei tratti distintivi del diritto del lavoro contemporaneo.

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