Le collaborazioni sportive nel mondo dilettantistico sono uno degli elementi centrali della riforma del lavoro sportivo e rappresentano anche lo strumento più utilizzato dalle associazioni e società sportive per inquadrare il lavoro svolto da atleti, tecnici e operatori che prestano la propria attività in maniera continuativa ma senza i vincoli tipici del lavoro subordinato. Il D.Lgs. 36/2021 ha voluto dare finalmente una forma chiara a questa figura contrattuale, superando anni di incertezze e prassi molto diverse tra loro.
Per capire davvero cosa siano le collaborazioni sportive dilettantistiche è utile partire dal contesto che le ha generate. Per decenni il lavoro nel dilettantismo si è svolto in una sorta di zona grigia. La maggior parte delle prestazioni non trovava un inquadramento formale e venivano spesso definite come volontariato o prestazioni occasionali anche quando l’attività era svolta con continuità e con un ruolo ben integrato nelle strutture sportive. L’obiettivo della riforma è stato proprio quello di far emergere questi rapporti e riconoscere che, anche nello sport dilettantistico, esistono forme di lavoro che meritano tutele certe.
Il legislatore ha individuato nelle collaborazioni coordinate e continuative sportive lo strumento più adatto per gestire queste situazioni. Si tratta di rapporti che non prevedono subordinazione ma richiedono comunque un collegamento stabile con l’associazione o società sportiva e un minimo di coordinamento. L’istruttore che tre o quattro volte alla settimana segue un gruppo di ragazzi, l’allenatore delle giovanili, il preparatore che collabora lungo l’intera stagione, l’addetto alle attività tecniche interne alla società sono esempi concreti di prestazioni che trovano la giusta collocazione in questa tipologia contrattuale.
La riforma ha individuato alcuni tratti caratteristici che definiscono le collaborazioni sportive dilettantistiche. Il primo riguarda la continuità. L’attività non deve essere saltuaria ma deve inserirsi nella programmazione sportiva dell’ente e ripetersi nel tempo. Il secondo è il coordinamento che non equivale a subordinazione ma richiama un legame funzionale con l’organizzazione sportiva. Il terzo elemento è l’autonomia personale del collaboratore che mantiene libertà nell’organizzare la prestazione pur rispettando gli obiettivi concordati.
Uno degli aspetti maggiormente innovativi introdotti dal D.Lgs. 36/2021 riguarda la semplificazione degli adempimenti. Il legislatore ha riconosciuto la natura particolare delle ASD e SSD che spesso operano con risorse limitate e su base volontaria e ha previsto un modello più leggero rispetto alle co.co.co. ordinarie. Le comunicazioni obbligatorie, ad esempio, possono essere effettuate tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che diventa il punto di riferimento per la tracciabilità dei rapporti. Questo permette a molte società di superare una difficoltà cronica nella gestione amministrativa del personale sportivo.
Un altro elemento fondamentale è la presenza di limiti economici che determinano diversi regimi fiscali e contributivi. La soglia di 5.000 euro annui rappresenta il limite entro il quale non è dovuta contribuzione INPS e a cui si aggiunge la soglia di 15.000 euro per l’esenzione IRPEF. Si tratta di due meccanismi pensati per favorire l’emersione del lavoro sportivo senza appesantire le società e per rendere più semplice la formalizzazione di rapporti che fino a pochi anni fa rischiavano di rimanere completamente informali.
Il contratto di collaborazione sportiva deve sempre essere messo per iscritto e deve indicare la durata del rapporto la natura dell’attività svolta il compenso e le modalità di erogazione. È un passaggio essenziale non solo per ragioni fiscali ma anche per definire con chiarezza diritti e responsabilità di entrambe le parti. La registrazione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è un passaggio altrettanto importante perché dà prova della genuinità del rapporto e consente all’ente di accedere alle agevolazioni previste dalla normativa.
Le collaborazioni sportive non sono rapporti occasionali. La loro natura continuativa implica che possano durare per un’intera stagione e in molti casi anche per più stagioni consecutive. È proprio questa continuità che differenzia la collaborazione sportiva dal volontariato e dalla prestazione occasionale e che rende necessaria una gestione accurata del contratto fin dall’inizio. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre richiamato più volte la necessità di verificare caso per caso l’assenza dei requisiti tipici della subordinazione per evitare usi impropri dello strumento. La presenza di ordini rigidi, vincoli di orario predeterminati e un’integrazione totale nell’attività della società potrebbero infatti far emergere un rapporto diverso da quello dichiarato.
La collaborazione sportiva dilettantistica non è quindi un compromesso al ribasso ma uno strumento progettato per rispondere alla realtà dello sport di base. Offre tutele adeguate al lavoratore e allo stesso tempo consente alle società di gestire le proprie attività con un sistema sostenibile e proporzionato alle loro dimensioni. Si tratta di un equilibrio che può funzionare solo se accompagnato da una corretta informazione e da una gestione consapevole dei rapporti.
In conclusione, le collaborazioni sportive nel dilettantismo rappresentano una delle scelte più importanti della riforma del lavoro sportivo. Hanno il compito di dare ordine a un settore che per troppo tempo è rimasto privo di strumenti adeguati e permettono di valorizzare l’impegno di migliaia di istruttori, tecnici e operatori che ogni giorno rendono possibile l’attività sportiva di base. Una corretta applicazione delle regole non è solo un obbligo ma anche un passo decisivo verso un sistema sportivo più trasparente, moderno e rispettoso della professionalità di chi lo vive ogni giorno.
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