TFR e previdenza complementare dopo la Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha inciso in modo significativo sulla disciplina del trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare, intervenendo su profili fiscali, contributivi e gestionali che interessano direttamente lavoratori e datori di lavoro. Le modifiche introdotte si collocano all’interno di una strategia di progressivo rafforzamento del secondo pilastro previdenziale e di ridefinizione del ruolo del TFR come strumento di finanziamento del sistema pensionistico integrativo, con effetti che decorrono in parte dal primo gennaio 2026 e in parte dal primo luglio dello stesso anno.

Un primo intervento di rilievo riguarda l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. A decorrere dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo di deduzione viene portato da 5.164,57 euro a 5.300 euro, con un conseguente ampliamento del beneficio fiscale sia per i contributi a carico del lavoratore sia per quelli sostenuti dal datore di lavoro. La modifica assume particolare rilievo per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali il regime agevolato previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005 viene adeguato al nuovo tetto, consentendo una maggiore deducibilità dei contributi eccedenti nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare. Resta tuttavia un profilo di incertezza interpretativa legato alla decorrenza delle nuove soglie, poiché la norma richiama sia il periodo d’imposta 2026 sia il primo luglio 2026, rendendo necessari chiarimenti applicativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sul piano della mobilità delle posizioni individuali, la riforma interviene eliminando una clausola che in passato subordinava il diritto al conferimento del TFR e del contributo datoriale ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva. La soppressione di tale vincolo sembra aprire alla piena portabilità del contributo del datore di lavoro anche in caso di trasferimento della posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto, superando una delle principali criticità operative del sistema. La disposizione decorre dal primo luglio 2026 e, pur rafforzando la libertà di scelta del lavoratore, richiederà un coordinamento con la disciplina contrattuale di settore.

Particolarmente rilevante è poi l’ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. La Legge di Bilancio 2026 modifica in modo strutturale il criterio dimensionale, prevedendo che l’obbligo si applichi anche ai datori che raggiungano la soglia occupazionale negli anni successivi all’avvio dell’attività. A partire dai periodi di paga decorrenti dal primo gennaio 2026 l’obbligo riguarda i datori di lavoro che, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente, abbiano almeno cinquanta dipendenti, con una disciplina transitoria che per il biennio 2026 e 2027 subordina l’efficacia della norma al raggiungimento di una media non inferiore a sessanta addetti. Dal 2032 la soglia viene ulteriormente ridotta a quaranta dipendenti, segnando un progressivo ampliamento dell’area di applicazione del Fondo di Tesoreria. Le nuove regole non incidono sui lavoratori che hanno già scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare, per i quali resta escluso l’obbligo di versamento all’INPS.

Un ulteriore snodo centrale della riforma riguarda il conferimento del TFR e il meccanismo del silenzio assenso. Dal primo luglio 2026 viene introdotta una disciplina più incisiva per i lavoratori di prima assunzione, i quali vengono automaticamente iscritti alla previdenza complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, con conferimento del TFR maturando e, nei casi previsti, anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rinunciare all’adesione automatica o di optare per una diversa forma pensionistica entro sessanta giorni dall’assunzione, termine che viene significativamente ridotto rispetto al precedente periodo di sei mesi. In mancanza di una scelta espressa il datore di lavoro è tenuto ad avviare i versamenti con decorrenza dalla data di instaurazione del rapporto.

Per i lavoratori non di prima assunzione la nuova disciplina rafforza gli obblighi informativi del datore di lavoro, il quale deve verificare le scelte previdenziali già effettuate in precedenza e acquisire una dichiarazione formale dal dipendente. Il meccanismo del silenzio assenso opera solo nei confronti di chi risulti già iscritto a una forma di previdenza complementare, mentre resta escluso per i lavoratori che nel precedente rapporto abbiano optato per il mantenimento del TFR in azienda, confermando la centralità della volontà individuale nella gestione del trattamento di fine rapporto.

Nel complesso, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 ridisegnano il rapporto tra TFR, azienda e previdenza complementare, rafforzando l’automatismo del conferimento e ampliando gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro di dimensioni medio grandi. Si tratta di un intervento che richiederà un attento adeguamento delle procedure aziendali e un aggiornamento puntuale delle informative ai lavoratori, in attesa dei chiarimenti operativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, destinati a definire in modo compiuto l’applicazione delle nuove regole nel corso del 2026.